Art. 2.
(Misure di prevenzione).

      1. Alle persone coinvolte, a vario titolo, nel traffico di cui all'articolo 601-bis del

 

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codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.